Art. 3.
(Esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie preventive e adattate nelle strutture sanitarie).

      1. Ai laureati in possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) è riconosciuto il diritto all'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia per la prevenzione e il recupero funzionale dei vizi posturali e del recupero motorio post riabilitativo. L'esercizio professionale avviene in interazione e in collaborazione con il personale sanitario, nell'ambito di équipe interprofessionali costituite per programmare e gestire interventi educazionali e rieducativi.
      2. Con propri provvedimenti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.